STATUTO

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CIRCOLO NAUTICO BERSAGLIO

Associazione sportiva dilettantistica

 

Articolo I – DENOMINAZIONE –

E’ costituita l’Associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata Circolo Nautico Bersaglio,associazione sportiva dilettantistica, a. sigla C.N.B.

 

Articolo 2 – SEDE –

L’Associazione CNB ha sede legale in Costa Volpino, provincia di Bergamo, via Torrione. E’ facoltà dell’Assemblea ordinaria dei Soci trasferire la sede in altro luogo, ovvero istituire sedi secondarie in altri comuni dello Stato, o all’estero.

 

Articolo 3 – FINALITA’ –

L’Associazione è apolitica, non persegue scopo di lucro ed è caratterizzata dalla democraticità. della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative. Eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale debbono essere reinvestiti per l’attuazione delle finalità istituzionali dell’Associazione che sono le seguenti:

· Promuovere, aiutare, gestire, condurre e coordinare attività sportive e nautiche di privati o di enti, operando principalmente sul Sebino, con particolare predilezione alle attività veliche, non escludendo tuttavia attività culturali (modellismo, ecc.), promuovere mostre, manifestazioni, corsi di formazione ed orientamento,regate, scuole e quanto altro possa permettere il raggiungimento dello scopo sociale.

· Diffondere gli sport nautici tra i giovani, anziani, le persone diversamente abili e tutte le altre categorie sociali, attraverso corsi ed altre attività., nonché predisponendo le strutture adeguate allo svolgimento di questa attività.- Far conoscere in Italia ed all’Estero le caratteristiche del Sebino, valorizzando le sue qualità come campo di regata.

· Partecipare con i propri Soci alle attività agonistico – sportive che si svolgono in Italia ed all’Estero.

· Costituire commissioni o comitati, di carattere scientifico e culturale, così come promuovere qualsiasi attività finalizzata alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

· Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

· L’Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività complementari, quali scopi secondari, atte ad incrementare tale sport e potrà organizzare le attività culturali, turistiche e ricreative inerenti.

· L’associazione accetta e di confà alle norme e direttive CONI-FIV n° 1273 del 15 luglio 2004 ad oggetto “Principi fondamentali degli Statuti delle Associazioni e Società Sportive-.

Articolo 4 — PATRIMONIO —

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

· dal capitale iniziale eventualmente versato

· dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione

· dai fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio

· da erogazioni, contributi di enti ed associazioni , donazioni e lasciti in denaro od in natura.

I mezzi finanziari sono costituiti :

· dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo

· da proventi derivanti da manifestazioni o partecipazione ad esse

· da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale

I proventi delle attività non possono in alcun caso essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

 

Articolo 5 — ESERCIZIO SOCIALE —

L’esercizio sociale si apre al 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo che, corredati dalla relazione dei revisori dei conti, debbono essere sottoposti all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci.

 

Articolo 6 — SOCI —

1. Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci le persone fisiche che, in regola con la quota di partecipazione annua stabilita dal consiglio direttivo, partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’Associazione e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione e dei suoi organi. Gli associati si distinguono in Fondatori e Ordinari.

2. I soci ordinari, qui in seguito definiti “soci”, ad esclusione dei minori, avranno diritto di voto in sede di assemblea e potranno accedere alle cariche sociali, nonché di apportare modifiche statutarie secondo le modalità in esso contenute. Tutti i soci ordinari potranno inoltre usufruire delle attrezzature e dei servizi sociali secondo le norme dei regolamenti.

3. I fondatori dell’Associazione avranno la qualifica di soci fondatori e sono da considerarsi a tutti gli effetti anche soci ordinari.

4. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

5. La qualifica di socio è efficacemente conseguita all’accettazione da parte del consiglio direttivo alla sua prima riunione utile.

6. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta i1 minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

7. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

 

Articolo 7 — DIRITTI DEI SOCI —

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto dei requisiti in questo statuto citati.

3. Tutti gli associati avranno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall’Associazione, secondo le modalità ed i criteri che il consiglio direttiva emanerà con un apposito regolamento dell’Associazione.

 

Articolo 8 — DECADENZA DEI SOCI —

1. I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:

a. dimissione volontaria;

b. decesso;

c. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

d. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio dei probiviri, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;

e. scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 25 del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera C), assunto dal consiglio dei probiviri deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una. disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.

3. Il socio radiato non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale e né totale.

 

Articolo 9 — ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE –

Gli organi dell’Associazione sono

· L’Assemblea generale dei soci

· Il consiglio direttivo

· Il consiglio di presidenza

· Il presidente

· Il collegio dei revisori dei conti

· Il consiglio dei probiviri

Nessun compenso è dovuto ai soci in qualità di membri degli organi dell’Associazione

 

Articolo 10 — FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA —

1. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:

a. almeno la metà più uno di soci in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttiva;

b. almeno la metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

3. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4. L’assemblea ordinaria è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L’assemblea nomina un segretario e, nella assemblea elettiva, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ardine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.

6. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori.

 

Articolo 11 — DIRITTI DI PARTECIPAZIONE –

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il consiglio direttivo delibererà l’elenco dei soci aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all’assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

2. Ognuno può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

 

Articolo 12 — ASSEMBLEA ORDINARIA —

1. La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo dieci giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione ai soci a mezzo pasta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

2. L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all’anno, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.

3. Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 10, comma 2.

 

Articolo 13 — VALIDITA’ ASSEMBLEARE —

1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci.

 

Articolo 14 — ASSEMBLEA STRAORDINARIA —

1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttiva almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione ai soci a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione, scioglimento. dell’Associazione e modalità di liquidazione.

 

Articolo 15 — IL CONSIGLIO DIRETTIVO —

1. Il consiglio direttivo è composto da cinque o più membri, comunque in numero dispari, eletti dall’assemblea per un periodo di quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

2. Il consiglio direttivo nella sua prima seduta elegge il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere.

3. Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio direttivo per la loro attività di consiglieri.

4. Il consiglio direttivo è convocato tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta da parte della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

5. Deve riunirsi almeno tre volte l’anno, ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, ed almeno la metà dei Consiglieri.

6. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei membri del Consiglio Direttiva ed il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

7. Delle riunioni del Consiglio Direttiva verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario della seduta.

8. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione e deve essere redatto con chiarezza rappresentando in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci.

9. Il Consiglio Direttiva é investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni.

10. Sono compiti del consiglio direttivo:

a. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;

c. fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 10, comma 2;

d. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.;

e. adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

f. attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci – nominare, ove opportuno, i delegati, i collaboratori, i consulenti ed i fornitori di servizi a svolgere determinate attività d’importanza sociale, determinandone il compenso.

 

Articolo 16 — INTEGRAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione o altro motivo di cessazione dell’incarico di un numero di Consiglieri non superiore alla maggioranza, integrazione avviene con la cooptazione del primo dei non eletti, purché lo stesso abbia riportato almeno il 50% dei voti conseguiti dall’ultimo eletto.

2. Nel caso la cooptazione non sia possibile si procede ad elezione parziale mediante la convocazione entro il termine massimo di trenta giorni, di un’Assemblea Straordinaria Elettiva da tenersi al termine dei trenta giorni successivi alla convocazione.

 

Articolo 17 — DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo decade per dimissioni o impedimento definitivo, anche non cumulativa della maggioranza dei suoi componenti nell’arco del quadriennio.

2. L’assemblea straordinaria elettiva é convocata entro il termine massimo di dieci giorni e dovrà tenersi entro il termine dei quindici giorni successivi alla convocazione. Gli eletti restano in carica sino alla scadenza del quadriennio.

 

Articolo 18 — IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA —

1. Il consiglio di presidenza è convocato e presieduto dal presidente. Si compone dal presidente, dal vice presidente e dal tesoriere.

2. Il consiglio di presidenza può adottare, in sostituzione del consiglio direttivo, deliberazioni in via d’urgenza, che dovranno essere sottoposte a ratifica del consiglio direttivo nella sua prima riunione utile.

3. Il consiglio di presidenza è convocato dal presidente in ogni momento, anche in via informale.

 

Articolo 19 — IL PRESIDENTE —

1. Il presidente dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

2. Convoca e presiede il consiglio direttivo ed il consiglio di presidenza, previa formulazione dell’ordine del giorno e cura l’esecuzione delle delibere adottate.

3. In caso di impedimento temporaneo è sostituito dal vice presidente, o in difetto dal consigliere più anziano per carica e, successivamente, per età.

4. Il presidente decade per dimissioni, impedimento definitivo o per cessazione della carica.

 

Articolo 20 — IL SEGRETARIO —

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e con il tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previa mandato del consiglio direttivo.

 

Articolo 21 — IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI —

1. La gestione dell’Associazione è controllata dal collegio dei revisori, costituito da tre membri effettivi, eletti dall’assemblea degli associati ogni quattro anni, indicando fra essi il Presidente e due sindaci supplenti. Sono eleggibili al molo soci e non soci

2. I revisori dei conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa o l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

3. Per quanto non previsto ci si rifà all’art. 2397 cc e consuetudini e norme associative

 

Articolo 22 — IL CONSIGLIO DEI PROBIVIRI —

1. Il consiglio dei probiviri, eletto dall’assemblea ogni quattro anni, è composto da tre membri che nominano tra di loro il presidente.

2. Il consiglio dei probiviri decide, su parere consultivo del consiglio direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei soci, adottando in relazione della gravità dei fatti le seguenti sanzioni :

· Ammonizione

· Deplorazione

· Sospensione sino a un massimo di dodici mesi

· Radiazione

3. Avverso i provvedimenti del consiglio dei probiviri è ammesso reclamo all’assemblea generale da proporre entro dieci giorni dalla comunicazione. L’assemblea decide a scrutinio segreto. Le decisioni dell’assemblea non possono essere impugnate avanti l’autorità giudiziaria ordinaria.

 

Articolo 23 — SEZIONI

L’Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

 

Articolo 24 — DURATA —

1. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dall’assemblea generale dei soci ordinari, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Cosi pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci.

2. L’eventuale patrimonio residuo risultante dalla liquidazione non potrà essere ripartito fra i soci, ma avverrà a favore di altre Associazioni che perseguono finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Articolo 25 — CLAUSOLA COMPRIMISSORIA

1. I provvedimenti adottati dagli organi del Circolo hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei Soci.

2. Qualsiasi controversia che insorga tra il Circolo ed i Soci o tra i Soci stessi correlata all’attività sociale deve essere sottoposta al Circolo.

3. Qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, deve essere composta mediante arbitrato irrituale.

4. L’inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare.

 

Articolo 26 — DISPOSIZIONI FINALI —

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di leggi in materia di associazioni.